Bollo auto: la prescrizione e’ sempre triennale – Nuova ordinanza della Cassazione che muta il precedente orientamento giurisprudenziale
In materia di tassa automobilistica permane la prescrizione triennale anche nel caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento. La mancata impugnazione della cartella non trasforma la prescrizione "breve" in decennale.
Lo ha stabilito la Sezione Sesta della Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza n. 20425 depositata il 25 agosto 2017, ha confermato che vale anche per la tassa automobilistica la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza 23397/2016) che aveva già escluso la prescrizione decennale per le cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali.
La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza, ha rigettato il ricorso proposto da Equitalia contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva dato ragione ad un contribuente il quale aveva impugnato l'avviso di intimazione di pagamento per la tassa automobilistica.
In particolare, Equitalia lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, in relazione alla quale era stato poi emesso l'avviso d'intimazione impugnato, avesse comportato l'applicabilità nella fattispecie del termine ordinario decennale di prescrizione.
La Suprema Corte, nel confermare che riscossione della tassa automobilistica è soggetta a termine di prescrizione triennale, ha altresì evidenziato che in virtù dei principi sanciti dalle Sezioni Unite la mancata impugnazione della cartella nei termini non comporta l'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397) – si legge nell'ordinanza – hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Questa ordinanza va a sconfessare il precedente orientamento giurisprudenziale affermatosi negli anni, per cui in materia di cartelle di pagamento del bollo auto operava il termine di prescrizione decennale entro cui doveva avvenire la notifica della relativa cartella da parte dell'ente di riscossione.
Per affermare questo importantissimo principio, i giudici hanno richiamato ed interpretato in via estensiva/analogica la sentenza n. 23397 del 2016 delle Sezioni unite relativa alla prescrizione breve delle cartelle di pagamento dei contributi previdenziali.
Dunque, non più prescrizione decennale ma, grazie alla recente pronuncia della Cassazione, ad evidente tutela dei consumatori e degli automobilisti, opererà la prescrizione breve triennale delle cartelle di pagamento degli arretrati del bollo auto. Pertanto, decorsi tre anni – decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo alla data prevista per il pagamento – la cartella di pagamento del bollo auto inviata dall'Ente di riscossione è illegittima in quanto il credito fatto valere è da ritenersi prescritto.
In pratica, per bolli relativi all'anno 2014 la prescrizione scatta il 31 dicembre del 2017 e perciò le eventuali cartelle esattoriali di pagamento notificata oltre tale data sono da considerare illegittime. Tuttavia, nel caso in cui la cartella di pagamento venga notificata oltre il termine dei tre anni, il contribuente avrà l'onere di impugnarla con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica, facendo valere la prescrizione breve triennale.
Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 20425/2017 clicca qui.