Reiscrizione nell’albo degli avvocati dopo provvedimento di cancellazione: è sufficiente il periodo di due anni

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 71 del 1 giugno 2017, si è espresso in merito alla vicenda di un avvocato che aveva subito la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo ed aveva successivamente presentato domanda di reiscrizione.
Secondo il CNF, all'ipotesi di cui sopra non è applicabile l'art. 47 r.d.l. 15 agosto 1933, che prevede che l'avvocato attinto da provvedimento di radiazione non possa presentare richiesta di iscrizione prima che siano decorsi cinque anni dal provvedimento.
Il provvedimento di cancellazione è infatti meno grave di quello della radiazione ed è quindi sufficiente il periodo di due anni dall'applicazione della sanzione alla domanda di cancellazione.