Società semplice di mero godimento – Ammissibile la costituzione e l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese

È legittima la costituzione di società semplici di mero godimento, che debbono essere iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese. Non sussistono i presupposti di legge per procedere alla cancellazione.
Questo è quanto disposto dal Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Roma con il decreto dell'8 novembre 2016, n. 832/2015 v.g.
Al Giudice del registro di Roma era stato richiesto di valutare la ricorrenza dei presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 2191 C.C., la cancellazione dell'iscrizione di una società Immobiliare Civile, come società semplice, nella sezione speciale del Registro delle imprese e ciò sulla base della considerazione che tale ente ha ad oggetto il mero godimento, da parte dei soci, di beni immobili ed è, in quanto tale ed ai sensi dell'art. 2248 C.C., sottratto alla disciplina delle società.
Da precisare che tale iscrizione veniva eseguita nel 2012 e che alla domanda veniva allegata la copia autentica dell'atto costitutivo redatto da un notaio nel 1972 e mai iscritto in precedenza nel Registro delle imprese. Dal contenuto di tale atto risulta che la società in questione ha per oggetto sociale «l'acquisto e l'amministrazione di beni immobili ed occorrendo anche di beni mobili e titoli di credito e la eventuale assegnazione di detti beni ai soci», esclusa comunque «qualsiasi attività commerciale».
Ai fini della risoluzione del quesito il Giudice del Registro ritiene che sia necessario valutare se la società di mero godimento trovi cittadinanza nell'ordinamento italiano.
L'impianto originario del Codice civile del 1942 escludeva dalla qualificazione quale società il contratto che fosse funzionale alla costituzione od al mantenimento di una comunione e, quindi, al solo scopo del godimento di una o più cose. L'art. 2248 c.c. costituiva, infatti, il portato della scelta legislativa di utilizzare il termine "società" e di applicare la relativa disciplina soltanto per l'esercizio collettivo di una attività economica speculativa, commerciale o meno, con esclusione, appunto, del solo godimento collettivo.
Tuttavia, una parte della giurisprudenza era giunta ad ammettere che una società potesse svolgere un'attività di mera gestione di immobili in base al rilievo che il contratto sociale può avere ad oggetto l'esercizio di una attività economica non commerciale.
Nell'ambito di questo dibattito dottrinario e giurisprudenziale, è intervenuto il legislatore il quale ha inteso agevolare la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento (art. 29 legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, comma 7, legge 28 dicembre 2001, n. 448; art 1, commi 111-117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1 comma 129, legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 1, comma 115, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Proprio sulla base di tale normativa, la giurisprudenza ha ritenuto omologabile la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitata in società semplice avente ad oggetto la "gestione" del proprio patrimonio immobiliare sulla base del disposto di cui all'art. 29, della L. n. 449 del 1997.
Secondo il Giudice del Registro di Roma. le conclusioni cui è pervenuta la dottrina e la giurisprudenza devono essere, alla luce delle norma sopra richiamate, oggetto di un ripensamento.
In questa prospettiva – scrive ancora il Giudice del Registro – "l'adesione ad interpretazioni restrittive porrebbe inevitabili questioni di illegittimità costituzionale, in termini di disparità di trattamento ex art. 3 Cost., in quanto nell'ordinamento, oramai, esistono società semplici aventi ad oggetto un'attività di mera gestione tali essendo quelle risultanti dalle trasformazioni effettuate in base ai provvedimenti citati".
In definitiva – conclude il Giudice del Registro di Roma – la catena nel tempo di norme fiscali che legittimano la società semplice di mero godimento importa l'ammissibilità, sotto il profilo civilistico, di tali società. E, come detto, una interpretazione sistematica deve condurre a considerare che ciò che è ammesso in sede di trasformazione deve esserlo anche in sede di costituzione ex novo della società.
È, dunque, legittima la costituzione di società semplici di mero godimento".
Per scaricare il testo del decreto del Tribunale di Roma clicca qui.