Il CNF sui limiti al trattenimento di somme di competenza del cliente

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 110 del 3 maggio 2016 ha chiarito che "all'avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso (specifico e dettagliato quindi consapevole) del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente".