Grave responsabilità disciplinare per l’avvocato che introduce in giudizio prove false

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza del 31 dicembre 2015 n. 268, ha chiarito che l'avvocato ha il fondamentale dovere di contribuire all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia. È pertanto connotata da estrema gravità la responsabilità disciplinare dell'avvocato che formi e quindi introduca una prova falsa nel processo penale.
(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima ed in considerazione del ravvedimento dell'incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei).