Investimenti in Start-up da parte dell’INAIL

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di Bilancio per il 2017).
I commi 82 e 83 prevedono forme di investimento da parte dell'INAIL in favore del settore delle imprese start up innovative.
In particolare, si prevede che l'INAIL, previa adozione di un apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di Start up innovative (come disciplinate dagli artt. da 25 a 32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni), ovvero costituire e partecipare – anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri – a Start up di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici.
I singoli atti di sottoscrizione di quote dei fondi suddetti o di costituzione e partecipazione alle società summenzionate sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per lo svolgimento delle attività in esame, l'INAIL opera nell'à mbito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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