BILANCI – Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per imprese e gruppi di interesse pubblico – Pubblicato il decreto che dà attuazione alla direttiva 2014/95/UE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, recante "Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni".
Il decreto, dando attuazione alla direttiva 2014/95/UE, introduce, per le imprese e i gruppi di grandi dimensioni, l'obbligo di inserire nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario, finalizzata a consentire una migliore valutazione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e degli impatti dalla stessa prodotti, che dovrà contenere informazioni riguardanti i temi ambientali, sociali, quelli attinenti alla gestione del personale, alle politiche di diversità, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati. (art. 3, comma 2).
Tale dichiarazione dovrà riportare, tra l'altro, una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa, una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, il risultato di tali politiche, i principali rischi connessi a tali aspetti, gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa (art. 3, comma 1).
L'ambito di applicazione viene specificato all'art. 2. Sono tenuti alla redazione della dichiarazione individuale di carattere non finanziario gli «enti di interesse pubblico», quelli indicati all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e precisamente: le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione, le società emittenti strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati, le società di intermediazione mobiliare, ecc., che, nell'ultimo esercizio, abbiano avuto in media un numero di dipendenti superiore a 500 ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:
totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;
totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro.
Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato dovrà verificare l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario ed esprimere, con apposita relazione distinta dalla relazione di revisione e giudizio sul bilancio prevista dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo (art. 3, comma 10).
Le medesime regole valgono per gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni, i quali devono includere nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (art. 4).
La dichiarazione individuale e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario potrà:
a) essere contenuta nella relazione sulla gestione (di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata);
b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura.
Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta dovrà essere messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti revisione legale, entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio o del bilancio consolidato, e pubblicata sul Registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione o alla relazione consolidata sulla gestione (art. 5, commi 1 e 3).
Il decreto entra in vigore il 25 gennaio 2017 ma le sue disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 (art. 12, comma 1).
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