Fatturazione Elettronica: cosa cambia?

Come determinato dall’art.6 del DPR 633/72 la data della fattura deve corrispondere alla data in cui si è realmente effettuata l’operazione, mentre la nuova normativa introdotta sancisce che, in caso di fattura immediata, il file XML dovrà essere inviato al SdI entro 12 giorni di calendario dalla data suddetta.

Sarà quindi la data della fattura a comprovare il momento in cui si considera effettuata l’operazione, utile al cedente/prestatore per versare l’imposta ed al cessinario/committente per detrarla.

Questo chiarimento normativo fa il paio con il punto 4.5 delle Regole tecniche (prot.n.89757/2018) che stabilisce “nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica […] , la data di ricezione è resa disponibile al destinatario come indicato nelle specifiche tecniche […], in funzione della modalità di ricezione della stessa.”

Si deduce quindi che la data di ricezione da considerare corretta ai fini fiscali è quella relativa alla modalità di ricezione (indirizzo telematico) indicata nell’area “Fatture e corrispettivi” del sito dell’AdE.

In base al canale di trasmissione si considerano ricevute le fatture come di seguito:

  • PEC: la fattura elettronica si considera ricevuta quando il file XML viene depositato nella casella PEC del destinatario;
  • Web service: la data ed ora di ricezione corrisponde a quella presente nella “Response” del servizio esposto dal destinatario;
  • SFTP: la data ed ora di ricezione della fattura elettronica corrisponde al momento di messa a disposizione del supporto e tale data sarà poi quella contenuta nella Ricevuta di Consegna che SDI inoltrerà al trasmittente.