Approfondimento Normativo Covid-19

Nel seguente testo riporteremo fedelmente lo studio normativo condotto da Confcooperative Bari-BAT, che a poche ore dalla pubblicazione del Decreto per l’estensione delle “Zone Rosse” a tutto il territorio della penisola, ha tempestivamente analizzato la normativa e prodotto un vademecum per aziende ed imprenditori, utili al corretto svolgimento delle attività quotidiane. Di seguito il contenuto elaborato da Confcooperative.

 

Norma attualmente applicabile:

Il DPCM 9.3.2020 (ultimo ad oggi approvato in ordine di tempo) ha due norme da tener presenti:

  • art. 1 comma, 1, secondo cui “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.” L’effetto di tale norma è di applicare all’intero territorio nazionale il sistema normativo che precedentemente era vigente solo in alcune zone d’Italia (per la precisione ella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.). In altri termini, come riferito dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri nella conferenza stampa di presentazione del DPCM 9.3.2020, non sussiste più la distinzione di zone d’Italia e viene uniformata sull’intero territorio nazionale la normativa applicabile. In sintesi, ad oggi il riferimento normativo da tener presente nella assunzione delle scelte aziendali (ed ovviamente personali) è costituito dall’art. 1 del DPCM 8.3.2020.
  • art. 2, comma 2, secondo cui “Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Trattasi evidentemente di una norma di portata generale destinata a trovare applicazione in casi non dettagliatamente disciplinati in cui possa verificarsi un “assembramento di persone”.

 Esame dell’art. 1, DPCM 8.3.2020

La disposizione in parola contempla una molteplicità di casi: se ne individueranno – in questo scritto – quelle maggiormente impattanti sulle attività sociali e sanitarie. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 all’intero territorio nazionale, sono adottate le seguenti misure:

  1.  Gli spostamenti                                                                                                                                                                        Art. 1, comma 1 lett. “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;” La disposizione impone quindi di evitare ogni spostamento con alcune eccezioni tipizzate: – spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative; – spostamenti motivati da situazioni di necessita; – spostamenti per motivi di salute. Queste le uniche tre ipotesi di spostamenti consentiti (oltre al rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza). Non v’è quindi un divieto assoluto di circolazione: ci si può spostare per le ragioni indicate ai punti che precedono. Tale norma vale per noi (legali rappresentanti di cooperative) e per il personale delle nostre aziende.
  2. Le indicazioni sui soggetti con febbre, sintomatologia da infezione respiratoria e positivi al virus.                                                                                                                                                                                            Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) “ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;” c) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;” Al riguardo, si valuta positivamente la diffusione del contenuto delle due norme che precedono tra i dipendenti ed i fruitori finali dei servizi.
  3. I rapporti con i dipendenti.                                                                                                                                                  Circa il rapporto con i propri dipendenti, si evidenzia il contenuto dell’art. 1 comma 1, lett e) “si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);” Il tutto sembra non contrastare con eventuali misure straordinarie a sostegno delle attività produttive preannunciate da più parti come di imminente adozione: pertanto allo stato può procedersi nella direzione indicata dalla norma, restando poi vigili sulla eventuale (ed auspicata) adozione di strumenti appositamente messi a disposizione dal Governo.
  4.  La sospensione dei servizi educativi                                                                                                                              La norma di cui all’art. 1 comma 1, lett. h non è di nuova introduzione per i nostri servizi (ricalca esattamente – per quel che qui rileva – il testo della dell’art 1, comma 1, lett d) DPCM 4.3.2020): “h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado … …. ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di attivita’ formative a distanza” .Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 circa le Cooperative che offrono servizi all’infanzia l’art. 1, comma 1, lett d) dispone che “limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa;”.
  5. Gli organi collegiali                                                                                                                                                            Sempre l’art. 1, comma 1, lett h, dispone che “Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.”. Tale norma si ritiene applicabile agli organi societari: laddove lo Statuto della coop ne prevede la possibilità, potrà procedersi con modalità telematiche.
  6.  Pulizia, adempimenti amministrativi e contabili inerenti i servizi educativi per l’infanzia.              Nella parte finale del l’art. 1, comma 1, lett h, si legge che “Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;” Tanto giustifica – anche in costanza della sospensione dei servizi educativi – la prosecuzione delle attività “di ufficio” inerenti i servizi in questione. In altri termini la norma sembra giustificare la presenza sul posto di lavoro di dipendenti addetti – alla pulizia degli ambienti – agli adempimenti amministrativi – agli adempimenti contabili. Si rammenta in ogni caso la sussistenza della possibilità di svolgimento delle attività formative a distanza ai sensi della precedente lett. h)
  7. La sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario                                                                            Dispone l’art. 1, comma 1, lett. p) che “sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’ siano necessarie a gestire le attivita’ richieste dalle unita’ di crisi costituite a livello regionale;” Si evidenzia che la norma in commento non prevede una applicazione alle sole strutture pubbliche: pur apparendo la norma “pensata” per le strutture ospedaliere, l’interpretazione letterale della stessa conduce a ritenere che anche nelle strutture gestite dalle cooperative siano sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico. La norma in commento, per carattere di specialità, si reputa derogatoria di quella di cui alla precedente lett. e): in sintesi, dalla applicazione della lettera e) andrebbe escluso il personale sanitario e tecnico.
  8.  Le riunioni                                                                                                                                                                                   Ai sensi dell’art. 1 , comma, lett q) “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;” Tale norma disciplina ogni riunione senza limitazione di ambiti di intervento.
  9. I centri culturali, sociali e ricreativi                                                                                                                               Per il nostro ambito di esame è fondamentale la conoscenza dell’art. 1, comma 1, lett s): “sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;” La lettura della norma porta a due conclusioni: A) l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA non sono sospese, tant’è che la norma ha specificato che anche i centri termali continuano ad erogare tale tipologia di prestazioni; B) sono sospese le attività dei – – centri culturali – – centri sociali – – centri ricreativi Le predette attività, anche rese in favore delle pubbliche amministrazioni, devono quindi ritenersi sospese, con l’ovvia conseguenza che anche i centri che accorpano più attività sopraindicate (esempio: al contempo i centri socioculturali) devono sospenderne l’erogazione.