Fatturazione Elettronica – Adempimenti e Scadenze

Circolare Studio commercialista Dott. Giuseppe Derosa

Fatturazione Elettronica: 5 Quesiti
(Chi, Quando, Cosa, Come, Perché)

CHI?
La Legge di Stabilità 2018 (Legge 205/2017) ha introdotto l’obbligatorietà della fattura elettronica per tutte le operazioni fra soggetti identificati ai fini IVA in Italia esercenti imprese, arti o professioni, sia nei confronti di imprese/artisti/professionisti (B2B) sia nei confronti di privati (B2C).Sono esclusi dall’obbligo della emissione di fattura elettronica i soggetti rientranti nel regime forfettario Legge 190/2014 e nel regime di vantaggio DL 98/2011, nonché i piccoli produttori agricoli.

Attenzione, perché l’esonero vale solo per le fatture emesse e non per quelle ricevute. Inoltre sono escluse le prestazioni rese per il tramite del sistema della tessera sanitaria in quanto già soggette a comunicazione ai fini della dichiarazione precompilata.

L’obbligo di utilizzare la fattura elettronica implica che le fatture cartacee non saranno più ammesse per le operazioni nazionali, mentre per le operazioni con soggetti non residenti (soggetti non residenti nel territorio italiano o comunque non aventi una stabile organizzazione) è ancora possibile avvalersi del sistema di fatturazione tradizionale. Queste operazioni dovranno essere segnalate all’Agenzia Entrate mediante un’apposita comunicazione transfrontaliera mensile (spesometro mensile 2019 per operazioni con l’estero, così detto esterometro).

Tale adempimento si potrà comunque evitare inviando la fattura elettronica unitamente alla cartacea anche per tali operazioni.

Quindi la generalità degli operatori economici è tenuta ad uniformarsi al nuovo standard di fatturazione invece i soggetti esclusi sono:

  • contribuenti nel regime forfettario;
  • contribuenti nel regime di vantaggio;
  • piccoli imprenditori agricoli;
  • soggetti non residenti o non aventi stabile organizzazione in Italia.
le operazioni escluse sono:
  • operazione comunicate tramite il sistema della tessera sanitaria;
  • operazioni poste in essere con soggetti UE o ExtraUE.
QUANDO?
La decorrenza dell’obbligo è fissata al 1° Gennaio 2019.Il legislatore ha previsto un periodo di moratoria alla introduzione del sistema di fatturazione elet-
tronica. Durante questo periodo non verrà tenuto conto di eventuali errori formali e risulterà atte-
nuato l’impianto sanzionatorio per comportamenti difformi.

Rimane fermo che la mancata emissione di una fattura elettronica, ove ne corra l’obbligo, oltre alla
sanzionabilità della condotta, non consente la detraibilità del costo e delle imposte collegate.

COSA?

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, D.P.R. 633/1972 e 2, D.M. 5/2013 una fattura elet-
tronica è un documento digitale, e quindi:

  1. La fattura elettronica non è un file in pdf, bensì un documento informatico creato secondo un tracciato ministeriale standardizzato detto XML;
  2. Necessita di un apposito software per la compilazione;
  3. Deve essere firmata digitalmente, quindi bisogna disporre di una smart-card con apposito lettore o di una business-key o di altro sistema di firma certificato (SPID);
  4. Deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate che riceve le fatture dalle aziende emittenti, effettua un controllo tecnico-formale e le invia, ai rispettivi destinatari;
  5. Deve essere conservata con modalità stabilite per legge o in house o in outsourcing (esclusivamente tramite operatori autorizzati), in modo da garantirne la validità legale nel tempo che attualmente è pari a dieci anni. A tale proposito si sPECifica chela conservazione del file di fattura può avvenire in formato XML, PDF o Jpeg; l’importante è che venga garantita la fruibilità e l’accessibilità nel tempo. Inoltre, ad ogni chiusura di anno, dovrà essere apposta una marca temporale (marca da bollo virtuale) sull’archivio così conservato;
  6. Le fatture tradizionali potranno continuare ad essere utilizzate, ma solo al fine di dare avviso ai propri clienti dell’avvenuta emissione della fattura elettronica o nei casi di esclusione sopra richiamati;
  7. La legge impone l’emissione delle fatture entro precisi termini temporali. La norma prevede che la fattura si consideri emessa alla data di trasmissione al SDI. Tale data può essere differita al massimo di 10gg. dell’effettuazione dell’operazione economica, la mancata osservanza di tali termini espone alle conseguenti sanzioni per mancata o tardiva emissione della fattura;

PERCHE?

Al fine di non eccedere nell’implementazione dei sistemi orientati alla fatturazione elettronica è necessario considerare sin da subito:

  • la quantità di fatture emesse e ricevute nell’anno
  • valutare la disponibilità delle opportunità anche gratuite presenti sul mercato;
  • scegliere il tipo di organizzazione (in proprio o in delega) più consono.
L’Agenzia delle Entrate dispone quattro canali mediante i quali ricevere o inviare correttamente la fattura elettronica:
  1. codice SDI ;
  2. indirizzo PEC;
  3. cassetto fiscale iva servizi;
  4. QR code.

La scelta del canale di trasmissione va comunicata direttamente sul portale dell’agenzia per il tramite delle proprie credenziali o dell’intermediario incaricato. Se non viene effettuata alcuna comunicazione verrà automaticamente scelto il canale di default “cassetto fiscale iva e servizi”.

COME?
Le soluzioni possibili per ottemperare alla normativa descritta in precedenza sono:

  • In proprio:

L’Azienda è dotata di un software (gratuito o acquistato) per la fatturazione elettronica ed intende provvedervi autonomamente. Quindi creato il file in formato XML, eseguirà l’invio:

a. tramite PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it;
b. tramite il portale fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate;
c. tramite la App Fatturae;
d. generando il QR code;
e. tramite altro canale certificato (software Aruba, Infocamere,ecc…);

  • Delegando un intermediario:

L’Azienda non intende o non può provvedere autonomamente alla gestione della fatturazione elettronica ed intende affidarsi ad un intermediario. A tale proposito sarà comunque necessario che la ditta sia munita di un codice univoco per la fatturazione elettronica oppure anche di un indirizzo di posta elettronica certificata (ne consigliamo uno dedicato solo a questa funzione); il codice e/o la PEC fungono da indirizzo virtuale al fine della spedizione o ricezione delle fatture. Dovrà successivamente delegare un intermediario che operi per suo conto.

CONCLUSIONI
Siamo ormai alle porte di questa innovazione digitale i cui risultati saranno verificabili almeno a sei mesi dalla sua introduzione. Al fine di essere pronti nella collaborazione tra azienda e studio commercialista, prescindendo dalla soluzione organizzativa che preferirete adottare, è importante:
  • Inviare debitamente compilata entro il 15 dicembre 2018 la scheda “Modulo Dati Informativi”, in calce alla presente comunicazione;
  • Inviare debitamente compilato e firmato il modello delega dell’Agenzia delle Entrate scaricabile dal seguente link:
  • La compilazione del modello è facoltativa, ma in parola permette al nostro studio di accedere alla sezione della fatturazione elettronica della vostra ditta, senza tale delega saremo impossibilitati ad effettuare qualunque comunicazione in tal senso. La scelta rimane comunque libera;
  • nel caso voleste avvalervi dei nostri servizi di studio necessita concordare un appuntamento o contattare lo studio al fine di definire secondo le necessità aziendali il costo del servizio e la modalità di esecuzione dello stesso (il canone sarà definito in termini mensili, ma dovrà essere corrisposto per l’intera annualità). Facciamo presente che una volta aderito al pacchetto di fatturazione non è più rimborsabile ed ha durata annuale.
Per tutto quanto su espostoVogliate contattare a mezzo mail il Dott. Giuseppe Derosa all’indirizzo

giuseppe.derosa@studioderosa.info
o telefonicamente per appuntamento allo

080/5353004

A Vs. disposizione per ogni chiarimento in merito.
Cordiali saluti,
Dott. Giuseppe Derosa

Modulo DATI INFORMATIVI
(da comunicare a mezzo PEC all’indirizzo studioderosa@pec.it entro il 15 dicembre 2018)
Nome Azienda: _________________________________________________
Partita IVA:_____________________________________________________Titolare/Rappresentante Legale:____________________________________

Modalità ricezione/trasmissione FE (segnare il canale prescelto ed eventualmente integrarlo con i dati richiesti):
o Codice univoco: _______________________________________________

o PEC:________________________________________________________

o Portale fatture e servizi

Servizio di fatturazione elettronica offerto dallo Studio Derosa:

 Aderisce al servizio
Con l’adesione al servizio la ditta conferisce mandato esplicito allo Studio Commercialista Dott. Derosa Giuseppe (di seguito intermediario) alla gestione dei flussi di fatturazione elettronica. Con quanto premesso si intende che:
  • la ricezione delle fatture elettroniche di acquisto avverrà tramite il software utilizzato dall’intermediario;
  • la conservazione delle fatture elettroniche di acquisto avverrà tramite il software utilizzato dall’intermediario;
  • la preparazione e l’invio delle fatture di vendita avverrà tramite software fornito dall’intermediario al cliente;
  • l’adesione al servizio si considererà confermata solo alla ricezione di quanto concordato con l’intermediario per l’espletamento dello stesso, diversamente la scelta si considererà non effetuata e varrà come “non adesione al servizio”.
 Non aderisce al servizio
Non aderendo al servizio di fatturazione elettronica offerto dallo Studio Commercialista Dott. Derosa Giuseppe (di seguito intermediario) la ditta si obbliga a:
  • Provvedere autonomamente allo scarico delle fatture elettroniche di acquisto e vendita;
  • Provvedere autonomamente alla conservazione a norma delle fatture elettroniche di acquisto e di vendita e ogni altra documentazione collegata;
  • Provvedere a fornire mensilmente i flussi di fatturazione elettronica di acquisto e vendita.

Il Titolare/Legale Rappresentante

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