Bonus pubblicità

Il Bonus pubblicità dovrà essere prenotato attrverso comunicazione telematica. Si è determinato che, come previsto dal regolamento di attuazione del Bonus pubblicità in merito alle procedure di accesso:

  • se il totale dei crediti richiesti è superiore all’ammontare delle risorse stanziate, l’importo del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto richiedente sarà determinato mediante ripartizione delle risorse tra tutti i richiedenti, con la previsione di limiti individuali.
  • nel caso di investimenti sia sulla stampa che sulle emittenti radiofoniche e televisive, quindi, verranno riconosciuti due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari

Come già chiarito si dovrà procedere alla richiesta attraverso procedura telematica, tuttavia l’importo del beneficio teoricamente spettante a ciascun soggetto beneficiario sarà calcolato sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun media e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto per ognuno dei media, con la previsione di limiti individuali.

In particolare, deve essere prenotato attraverso una comunicazione telematica da trasmettere tramite apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Nella comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere forniti i seguenti dati:

  1. gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, compreso il codice fiscale;
  2. il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno dividendoli ove necessario per tipologia di media;
  3. il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;
  4. l’incremento degli investimenti su ognuno dei media, in percentuale ed in valore assoluto;
  5. l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media.

Qualora il valore del credito d’imposta richiesto sia superiore ai 150.000 euro, il beneficio è concesso previa acquisizione della documentazione antimafia (Art. 91 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011) o dell’iscrizione in white list per le imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose individuati dall’Art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012.

La domanda di ammissione al beneficio deve essere presentata a decorrere dal 60° giorno ed entro il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale per quegli investimenti effettuati da giugno 2017 in poi.

Per quanto attiene gli investimenti richiesti da gennaio 2019, lo sportello per la trasmissione delle domande sarà aperto dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.

Entro i successivi 30 giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri stila l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta. Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto: l’agevolazione, infatti, sarà concessa nel limite delle risorse annualmente disponibili, che costituiscono il tetto di spesa da ripartire tra i richiedenti. In particolare, per il 2018, il budget disponibile per gli investimenti sulla stampa è pari a 50 milioni di euro (20 milioni per gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 e 30 milioni per quelli da effettuare nel 2018), mentre per gli investimenti sulle emittenti radiotelevisive ammonta a 12,5 milioni. Per gli anni successivi, le risorse disponibili saranno comunicate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con apposito avviso, pubblicato entro 15 giorni prima della data di apertura del periodo di presentazione delle domande.

Eventuali residui disponibili saranno ulteriormente ripartiti tra i richiedenti che non hanno superato i suddetti limiti, in misura proporzionale alle rispettive richieste ammesse. In presenza di investimenti sia sulla stampa che sulle emittenti radiofoniche e televisive, quindi, possono essere riconosciuti due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari, ma sempre a condizione che l’investimento complessivo superi almeno dell’1% quello effettuato nell’anno precedente.

Si sottolinea che l’ammontare del credito effettivamente fruibile in compensazione da ciascun beneficiario sarà determinato sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi nei termini tuttora da definire. Qualora si accerti che il credito d’imposta sia stato ottenuto nonostante l’inesistenza di uno dei requisiti richiesti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false dichiarazioni, lo stesso sarà revocato. La revoca parziale sarà disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Nel caso di indebita fruizione (totale o parziale) del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. Si ricorda che il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo