Legge annuale per il mercato e la concorrenza – Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".
I commi dal 125 al 129, dell'articolo 1 della legge in esame, introducono alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, che saranno applicate a decorrere dall'anno 2018.
In primo luogo, al comma 125, si prevede che le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, ONLUS e fondazioni che intrattengono rapporti economici con Pubbliche Amministrazioni, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici, saranno tenute a pubblicare – entro il 28 febbraio di ogni anno – nei propri siti o portali digitali, "le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente."
Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
L'inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti, entro il 31 maggio.
Inoltre, al comma 126 si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione dei criteri di concessione delle sovvenzioni e dei provvedimenti stessi di erogazione delle sovvenzioni, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, si applicheranno anche "agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dalle amministrazioni dello Stato". L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
Infine, al comma 127 si stabilisce che l'obbligo di pubblicazione di cui sopra "non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato".
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