La Cassazione sui limiti del diritto di cronaca

"La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti" e "la sfera privata delle persone che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica".
Questi i principi espressi dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13151 del 15 maggio 2017 che, pronunciandosi in tema di limite legittimo del diritto di cronaca, ha rigettato la domanda risarcitoria presentata da un comandante del corpo dei Vigili del fuoco contro una società editrice per avere pubblicato sul proprio giornale il testo letterale di una sua telefonata, effettuata dal proprio ufficio, abusivamente captata e diffusa.
La domanda era basata sulla diffamazione a mezzo stampa che ne era derivata.
La Suprema Corte, dopo attenta analisi, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la diffamazione a mezzo stampa in quanto erano stati rispettati i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca "per interesse pubblico alla notizia, verità storica dei fatti riportati e continenza espositiva".