Insegnanti sempre responsabili per gli incidenti degli alunni a scuola? No se l’evento è “imprevedibile”

La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 12842 del 22 maggio 2017, ha affrontato il caso di un genitore che aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all'incidente capitato al figlio che, nel cortile della scuola, aveva urtato contro le sporgenze metalliche di un palo.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ribadendo che "in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico di cui all'art. 2048 cod. civ., è necessaria la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e del carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa; il che è quanto la Corte di merito ha verificato nel caso concreto."
Nel caso specifico il comportamento del tutto imprevedibile del bambino, infatti, integrava gli estremi del caso fortuito. L'accertamento di merito poi ha escluso "un difetto di vigilanza da parte dell'insegnante" ed ha riconosciuto "l'assoluta repentinità ed imprevedibilità del comportamento del bambino, verificatosi in un contesto privo di pericolosità ."