Il custode nelle procedure esecutive immobiliari. La Cassazione su natura e funzioni e sull`impugnazione del compenso

Il custode nominato nelle procedure esecutive immobiliari è un ausiliario del giudice dell`esecuzione e avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso (che non sia il debitore medesimo) va proposta l`impugnazione prevista dall`art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (e succ. mod. e integr.) entro il termine perentorio di trenta giorni.

E` quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con sentenza del 25 ottobre 2016, n. 21475, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio quanto già deciso dal Tribunale di Como.
La vicenda
La pronuncia traeva origine dal FATTO che la SOCIETA` srl, quale creditrice procedente, chiese alla Corte, con ricorso strutturato su tre motivi, la cassazione dell`ordinanza con cui il Tribunale di Como aveva definito la controversia ai sensi dell`art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso la liquidazione del compenso al custode, dott.ssa BETA, nominato nella procedura esecutiva immobiliare da essa intentata ai danni di GAMMA ed iscritta sul ruolo di quel tribunale.
Senza che alcuna delle intimate avesse svolto attività difensiva, la Corte peraltro rimise, con ordinanza n. 6652 del giorno 1.4.15, alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma diciassettesimo, e 15, comma secondo, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, per contrasto con l`art. 76 Cost. ed in relazione ai… [continua sul sito]