Videosorveglianza: l`informativa va resa all`esterno del locale

Sentenza Cassazione Civile sez. 2 n. 13663 del 19.04.2016 pubblicata il 05 luglio 2016.

Il 25 settembre 2009 il Comando Carabinieri – N.A.S. di Brescia contestava ad una farmacia comunale la violazione all`art. 13 del D.lgs. 196/2003 1. ("Codice Privacy") in quanto quest`ultima aveva omesso di informare l`utenza della presenza di una telecamera posizionata all`esterno dell`edificio, con videosorveglianza dell`ingresso principale.
Il sistema di videosorveglianza era costituito:

  • dalla telecamera di cui si è detto sopra (posizionata all`esterno, in corrispondenza dell`ingresso principale)
  • da ulteriore telecamera esterna in corrispondenza dell`ingresso secondario
  • da ulteriore telecamera nel locale dispensazione 2.
  • da ulteriore telecamera nel locale ufficio/smistamento farmaci 3.

Le riprese avvenivano in diretta e riprodotte su monitor posizonato in farmacia e le immagini registrate su hard disk.
Veniva constatato che era presente un solo cartello-informativa, affisso su una parete interna della farmacia, relativo al sistema di videosorveglianza, non visibile quindi dall`esterno.
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