Lavoratore assente per malattia svolge prestazione per altri: per Cassazione non è vietato purché…

Non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare, durante tale assenza, un`attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, ovvero importi violazione al divieto di concorrenza, ovvero ancora, compromettendo la guarigione del lavoratore, implichi inosservanza al dovere di fedeltà imposto al prestatore d`opera.

Sicché, non si configura una giusta causa di licenziamento ove non sia stato provato che il lavoratore abbia agito fraudolentemente in danno del datore di lavoro, simulando la malattia per assentarsi in modo da poter espletare un lavoro diverso o lavorando durante l`assenza con altre imprese concorrenti.

E` quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 1 agosto 2016, n. 15989, mediante la quale ha accolto un motivo di ricorso e cassato la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva deciso il merito con sentenza n. 10298/2014, con rinvio ad altra sezione.

La pronuncia traeva origine dal FATTO che la Corte d`appello di Roma,… [continua sul sito]