Informazioni commerciali – In vigore dal 1 ottobre il Codice deontologico varato dal Garante Privacy

E` entrato in vigore il 1 ottobre 2016 il "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale", promosso dal Garante per la protezione dei dati personali e redatto insieme a varie associazioni di categoria, imprenditoriali e dei consumatori interessate.
Dalla predetta data, le società che offrono informazioni sull`affidabilità commerciale di imprenditori e manager dovranno conformare il trattamento dei dati personali a quanto previsto dal Codice deontologico.
Il Codice disciplina un settore particolarmente importante per il mercato e fissa le modalità per il corretto utilizzo di banche dati e strumenti di analisi, nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone.
Per facilitare la conoscenza Codice, il Garante ha realizzato un`infografica in cui sono sintetizzate le principali regole.
Le informazioni commerciali (definite come "dato relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto") prese in considerazione sono solo quelle riferite alle persone fisiche.
Il Codice, all`articolo 3, individua le seguenti ipotesi, ricorrendo le quali è ammesso l`utilizzo dei dati senza il consenso degli interessati:
i dati provenienti da "fonti pubbliche", ad es. pubblici registri, elenchi, documenti conoscibili da chiunque (bilanci, informazioni contenute nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio, atti immobiliari e altri atti c.d. pregiudizievoli, come l`iscrizione di ipoteche o la trascrizione di pignoramenti, decreti ingiuntivi o altri atti giudiziari);
i dati appartenenti alle categorie delle "fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque", come le testate giornalistiche (cartacee o digitali), le informazioni attinte da elenchi telefonici, da siti web di enti pubblici o di altre autorità di vigilanza e controllo;
i dati personali che il soggetto ha liberamente deciso di comunicare al fornitore di informazioni commerciali.
Sono, però, previste delle restrizioni in capo agli operatori che dovranno:
a) utilizzare solo dati pertinenti, non eccedenti l`attività di informazione commerciale e sempre aggiornati;
b) annotare sempre la fonte da cui hanno tratto i dati personali sulla persona censita.
Una ulteriore restrizione attiene ai dati giudiziari della persona censita che potranno essere trattati solo se già disponibili in archivi pubblici o in altre fonti pubblicamente accessibili. Un termine di sei mesi è posto all`utilizzo di dati giudiziari tratti da una testata giornalistica.
Per quanto riguarda l`informativa – obbligatoria a prescindere se il trattamento richiede o meno il consenso dell`interessato – il Codice, all`articolo 4, considerato il rilevante numero di interessati e la peculiare natura delle stesse informazioni, tale da comportare un impiego di mezzi da ritenersi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, dispone che "il fornitore rende l`informativa all`interessato, in forma non individuale, attraverso modalità semplificate rispetto a quelle ordinarie previste dall`art. 13, comma 5), lett. c), del Codice e, in particolare, attraverso un`informativa predisposta in apposite comunicazioni sul portale Internet costituito, anche a tal fine, dai fornitori di informazioni commerciali".
Per saperne di più e per scaricare il testo del Codice e dell`infografica clicca qui.