Aiuti di Stato e vantaggio fiscale: cui prodest?

Lo scorso 28 giugno la Corte di Giustizia UE ha annullato la sentenza del Tribunale UE e la decisione della Commissione in merito agli aiuti di Stato.  La sentenza della Corte di Giustizia ha ribaltato la decisione della Commissione ritenendo che le stime proposte da quest’ultima siano mancanti nel dispositivo in quanto ci sia una errata determinazione del quadro di riferimento utile alla valutazione del carattere selettivo della misura. Nella sentenza si richiama il caso in esame di una società a rischio di insolvenza dal 2008 la quale, viene di conseguentemente risanata grazie al rilevamento delle quote societaria da parte della sua controllante (febbraio 2009). Alla data di tale acquisizione la società soddisfaceva le condizioni per l’applicazione della clausola di risanamento. Il 2 febbraio 2010 la Commissione ha informato il governo tedesco dell’avvio del procedimento di indagine formale, relativo alla misura controversa applicata.

Ciò ha causato un effetto domino nell’amministrazione tedesca che si è esplicitato in:

  • un nuovo avviso relativo all’imposta sulle società per l’esercizio fiscale 2009, che non applicava la clausola di risanamento (2010);
  • avvisi di pagamento dell’acconto relativo all’imposta sulle società per gli esercizi fiscali successivi che, parimenti, non prendevano in considerazione la suddetta clausola (2011);
  • l’avviso di accertamento fiscale relativo all’imposta sulle società per l’esercizio fiscale 2009.

La Commissione ha dunque ottenuto l’elenco delle imprese che avevano beneficiato della misura controversa e l’elenco delle imprese per le quali erano state annullate le informazioni vincolanti concernenti l’applicazione della clausola di risanamento, nel quale figurava la società in oggetto.

La sentenza della Corte ha dunque rilevato che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di attuazione. La Corte ha poi precisato che qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, siffatti soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici.

Dal caso in esame si desume peraltro che la società  in oggetto non contesta il contenuto o la portata del diritto nazionale, bensì la qualificazione come “quadro di riferimento” che esso ha attribuito, al pari della Commissione nella decisione controversa, alla norma di prescrizione delle perdite. In merito la Corte di Giustizia UE ha rilevato che la qualificazione di una misura nazionale come “aiuto di Stato” esige che siano interamente soddisfatte le seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di un intervento dello Stato o mediante risorse statali;
  • tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri;
  • deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario;
  • deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

In riferimento a misure nazionali che attribuiscono un vantaggio fiscale, la Corte rammenta che una misura simile che, pur non implicando un trasferimento di risorse statali, collochi i beneficiari in una situazione più favorevole rispetto agli altri contribuenti, è idonea a recare un vantaggio selettivo ai beneficiari e costituisce, pertanto, un aiuto di Stato. Pertanto, poiché il carattere selettivo della misura controversa è stato valutato dalla Commissione sulla base di un quadro di riferimento erroneamente determinato, occorre annullare la decisione controversa. La Commissione europea è stata quindi condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal curatore fallimentare della società, inerenti sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.