Cooperative: nuove regole per governance, vigilanza e prestiti sociali

Dal 1° gennaio, per le cooperative, sono in vigore nuove norme in tema di governace, vigilanza e prestito sociale. Con riguardo al primo aspetto, viene previsto l’obbligo di affidare l’amministrazione ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti. Per combattere il fenomeno delle false cooperative, inoltre, sono state introdotte sanzioni più severe in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente o nell’ipotesi di sottrazione o di ostacolo all’attività di vigilanza. Per il prestito sociale sono previsti limiti più restrittivi e nuovi obblighi di trasparenza e di pubblicità. Quali sono gli impatti della nuova disciplina? Ampio intervento della legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017) sulla disciplina delle cooperative. Le novità, in particolare, interessano le disposizioni relative la governance, la vigilanza e il prestito sociale.

Governance

Per quanto attiene la governance, la legge di Bilancio 2018 (comma 936, lettera b), interviene su vari aspetti. In primo luogo, con una modifica dell’articolo 2542 del codice civile, viene previsto l’obbligo per le cooperative di affidare l’amministrazione ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti, che dovranno essere scelti a maggioranza tra i soci della cooperativa o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (articolo 2542, comma 2, codice civile). Da ciò consegue che le cooperative, dal 1° gennaio 2018, non potranno più avere un amministratore unico o il consiglio di amministrazione composto da due membri. Altra innovazione riguarda le cooperative srl aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro (di cui al secondo comma dell’articolo 2519 del codice civile), alle quali viene esteso l’articolo 2383, secondo comma (previsto per le società per azioni) che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi. Per effetto di tale disposizione, quindi, dal 1° gennaio 2018, per tutte le tipologie di cooperative, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell’assemblea nominata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Prime indicazione del MiSE

Le suddette modifiche impattano profondamente sull’organizzazione delle cooperative: le cooperative, infatti, dovranno provvedere a modificare gli organismi di amministrazione ed eventualmente gli statuti, in accordo con le nuove disposizioni. Al riguardo, con una direttiva rivolta ai revisori delle cooperative, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto per risolvere alcune questioni legate alle novità. Innanzitutto, il Ministero chiarisce che le cooperative amministrate da un amministratore unico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono da ritenersi irregolari. Il soggetto obbligato alla convocazione dell’assemblea per la nomina del consiglio o per il rinnovo della nomina a termine è l’organo amministrativo irregolare, che è anche il destinatario delle diffide e degli inviti del revisore. Inoltre, puntualizza il Ministero, le modifiche statutarie sono necessarie nei “soli casi in cui sia eventualmente prevista unicamente la forma dell’amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche”. Il revisore, in tal caso, dovrà provvedere “ad informare l’organo amministrativo che le previsioni contra legem sono chiaramente inapplicabili e raccomandandone la tempestiva modifica”.

Vigilanza

La legge di Bilancio 2018 (comma 936, lettera a), inoltre, modifica il sistema di vigilanza e controllo sulle cooperative, inasprendo le sanzione in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente. In particolare, attraverso la sostituzione dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 220/2002, viene previsto che gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dall’Albo, sciolti per atto di autorità, nonché obbligati alla devoluzione del relativo patrimonio residuo. Tali nuove sanzioni si aggiungono alla sanzione di cui all’articolo 2638, comma 2, del codice civile il quale stabilisce che sono puniti con la reclusione da uno a 4 anni “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”. Vengono, inoltre, razionalizzate le sanzioni nel caso di mancata ottemperanza alla diffida operata dai revisori ovvero degli adempimenti previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Dette violazioni sono ora punite con una maggiorazione del contributo biennale di revisione pari a 3 volte l’importo dovuto (le procedure per l’applicazione della maggiorazione del contributo verranno definite con un decreto ministeriale). Secondo la disciplina previgente fino al 31 dicembre 2017, invece, l’inottemperanza alle diffide e agli obblighi previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente erano punite con la sospensione semestrale di ogni attività (intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali) ovvero il pagamento di importi da 50.000 a 500.000 euro. Al fine di contrastare il fenomeno delle cooperative che nascono e si estinguono in tempi rapidi per evitare controlli di ogni tipo ed eludere gli obblighi di legge, viene poi stabilito che lo scioglimento di un ente cooperativo deve essere comunicato, entro 30 giorni, dal Ministero dello Sviluppo Economico all’Agenzia delle entrate. Altra modifica introdotta attiene l’istituto della gestione commissariale (di cui all’articolo 2545- sexiesdecies del codice civile). Nello specifico, viene istituita la figura del commissario ad acta per le irregolarità minori (non gravi, suscettibili di specifico adempimento). Tale commissario può essere scelto dal Ministero dello Sviluppo Economico “anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati”. Ulteriore novità riguarda la gestione commissariale: l’autorità di vigilanza potrà procedere alla revoca degli amministratori e sindaci e alla nomina di un commissario in caso di irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi della cooperativa.

Prestito sociale

L’ultimo pacchetto di modifiche introdotte della legge di Bilancio 2018 (commi 238-243) interessa la disciplina del prestito sociale. Con le nuove disposizioni viene, innanzitutto, sancito che il prestito sociale può essere impiegato soltanto per operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale. Ne consegue che le cooperative non possono impiegare le somme ottenute tramite il prestito sociale in operazioni accessorie o finanziarie. Inoltre, con la previsione “l’articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale” viene espressamente disposto che il rimborso del prestito sociale non è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Con il comma 240, invece, è demandato ad una delibera del Comitato per il credito ed il risparmio (CICR), da adottare entro il 30 giugno 2018 (6 mesi dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, avvenuta il 1° gennaio 2018), il compito di definire nuovi limiti e forme di garanzia, secondo precisi principi e criteri direttivi fissati dal comma stesso. Per quanto riguarda l’importo massimo dei prestiti, viene disposto che l’ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. Il CICR, tuttavia, può prevedere un regime transitorio (della durata massima di 3 anni, con possibilità di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori), al fine di consentire alle cooperative il graduale adeguamento a tale limite. Previsto anche un aumento delle garanzie che le cooperative devono presentare se l’indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300.000 euro e risulta superiore all’ammontare del patrimonio netto della società stessa. In tal caso, il complesso dei prestiti sociali deve coperto fino al 30%, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione (iscritta nel registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 2436 cc.). In alternativa, la cooperativa deve aderire a uno schema di garanzia, le cui caratteristiche dovranno essere definite dal CICR, che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito. Il CICR può prevedere anche un regime transitorio, della durata di 2 esercizi successivi alla data di adozione della delibera, che consenta alle cooperative il graduale adeguamento alle nuove prescrizioni.

La delibera del CICR inoltre deve:

  • stabilire maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti sopra indicati, per assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
  • indicare i modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio che le cooperative dovranno adottare nei casi in cui il ricorso all’indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da varare entro 60 giorni dall’adozione della delibera del CICR, dovranno inoltre essere definite le forme e modalità del controllo e monitoraggio circa l’adeguamento e il rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative il cui indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300.000 euro e risulta superiore all’ammontare del patrimonio netto delle società stesse. Ultimo tassello della riforma del prestito sociale viene posto con la previsione che l’attività di revisione sugli enti cooperativi avrà ad oggetto anche l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale (nuova lettera c) dell’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 220/2002).