Legge annuale per il mercato e la concorrenza – Novità nel settore delle comunicazioni
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".
I commi 41-43, dell'articolo 1 della legge in esame, intervengono nel settore delle comunicazioni al fine di eliminare una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale. A questo scopo, la disposizione contenuta nel comma 41 modifica l'articolo 1 del decreto-legge 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007, nella parte dedicata ai contratti con gli operatori di questi settori: telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica.
Inoltre sono state introdotte norme concernenti l'incremento delle sanzioni per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale.
Le modifiche stabilite dal comma 41 sono le seguenti:
1) le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio e vanno in ogni caso rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e della sottoscrizione del contratto. Si prevede inoltre l'obbligo di comunicarle, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica, in modo da permettere ad AGCOM un più efficace controllo preventivo delle spese richieste per il recesso.
2) Con l'aggiunta al comma 3 dell'articolo 1, dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, si prevede che:
2a) le modalità di recesso dal contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché il passaggio ad altro gestore, devono essere semplici e di immediata attuazione e, soprattutto, analoghe alle forme utilizzate per l'attivazione di un contratto, così da facilitare il recesso (nuovo comma 3-bis). Deve essere comunque garantito al cliente di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche;
2b) nel caso di offerte promozionali, aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, il contratto non può avere durata superiore a ventiquattro mesi e, nel caso di risoluzione anticipata, la penale sia equa e proporzionata al valore del contratto (nuovo comma 3-ter);
2c) i gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di acquisire il previo consenso espresso per l'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.
E' fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o di prevedere la possibilità per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi (nuovo comma 3-quater).
Il comma 42 modifica l'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3, del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che disciplina i contenuti obbligatori del contratto, stabilendo che debbano essere indicate eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto.
Il comma 43, modifica l'art. 98, comma 16 del Codice delle comunicazioni raddoppiando la sanzione pecuniaria per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, che passa da 580.000,00 a 1.160.000,00 euro.
Altra novità introdotta nel settore delle comunicazioni è quella di cui al comma 55, dove si stabilisce, con riferimento alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni speciali per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore.
La disposizione è volta ad evitare che siano posti in capo all'utente i costi della chiamata nel caso in cui vi sia un intervallo di tempo tra l'inizio della chiamata medesima e la risposta dell'operatore.
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