NUOVO ANTIRICICLAGGIO: Informazioni sul cliente – valutazione del rischio – documenti da acquisire e conservare

Oltre all'identificazione del cliente (rammentando che occorre acquisire copia dei documenti di identità, anche dell'esecutore e del/dei titolare/i effettivo/i) quest'ultimo è tenuto a rilasciare le informazioni di cui al comma 2, numero 5 lettera c del decreto, e cioè: informazioni sulla natura e sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale ed il professionista è tenuto a valutare le informazioni fornite con informazioni acquisite autonomamente, anche avuto riguardo ad operazioni compiute a seguito di prestazioni professionali fornite precedentemente; la successiva lettera d impone l'obbligo del controllo costante durante il rapporto professionale delle operazioni compiute dal cliente, che debbono essere coerenti con la conoscenza che il professionista ha del cliente stesso e del suo livello di rischio, anche avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.
Circa la valutazione del rischio – artt. 14-15-16 – occorre precisare che l'articolo 11 del decreto introduce gli "Organismi di autoregolamentazione", costituiti nel caso dei professionisti dall'ordine professionale di appartenenza, anche attraverso le articolazioni territoriali ed i consigli di disciplina. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione di regole tecniche, adottate previo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del… [continua sul sito]