Sabatini Ter – Dal Ministero chiarimenti sulle spese di interconnessione e di integrazione

Con la circolare n. 95925 del 31 luglio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico apporta integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 (successivamente modificata dalla circolare direttoriale 9 marzo 2017, n. 22504) recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
Le integrazioni si riferiscono ai termini per il sostenimento delle spese di "interconnessione" ed "integrazione", nel caso di richieste di contributo a fronte degli investimenti materiali in tecnologie digitali elencati nella prima sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dell'allegato 6/A alla suddetta circolare n. 14036.
Nella circolare si ricorda che, per risultare ammissibili, le macchine elencate nella prima sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dell'allegato 6/A devono essere obbligatoriamente dotate, tra le altre, delle seguenti caratteristiche:
a) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
b) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.
Le caratteristiche obbligatorie delle macchine relative ai precedenti punti a) e b) sono specificate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017, paragrafo 11.1.1 "Caratteristiche obbligatorie", rispettivamente ai punti 2 e 3.
Considerata la possibilità che le caratteristiche di cui ai precedenti punti a) e b) siano implementate dalle imprese richiedenti anche non contestualmente all'acquisto delle macchine, con la presente circolare si specifica che la citata implementazione può avvenire in data successiva al termine dei dodici mesi per l'ultimazione dell'investimento di cui al punto 13.2 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, purché entro la data di richiesta di erogazione della prima quota di contributo.
Le spese di cui ai precedenti punti a) e b) sostenute in data successiva al citato termine dei dodici mesi, non sono in ogni caso ammesse al contributo.
Il comunicato relativo alla circolare n. 95925/2017 è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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