Le espressioni sconvenienti del magistrato, utilizzate in un forum di discussione, non sono diffamatorie se non riferibili ad un destinatario individuabile

Le espressioni in incertam personam, ritenute sconvenienti, adoperate da un magistrato intervenuto in un forum di discussione riguardante l'amministrazione della giustizia in uno specifico ufficio giudiziario, non costituiscono illecito disciplinare da reato ai sensi dell'art. 4, 1° comma, lett. d), d.leg. 109/06, poiché esse, non riferibili a un destinatario individuato o individuabile, non hanno portata diffamatoria.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 17-03-2017, n. 6965 – Massima a cura de "Il Foro Italiano".