COMPRO ORO – Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarimenti sull’avvio del registro degli operatori e sulle nuove norme entrate in vigore

Il 5 luglio 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l) , della legge 12 agosto 2016, n. 170".
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Nota del 4 luglio 2017, Prot: DT 53162, ha fornito chiarimenti in ordine all'applicabilità delle recenti disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, dettate da tale decreto.
All'articolo 3 viene previsto che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà stabilire le modalità di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro, istituito presso l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).
Posto che tale decreto non è ancora stato emesso, lo stesso Ministero ha ritenuto opportuno precisare che, fino alla data di emissione del suddetto decreto, non possono trovare applicazione:
1) le prescrizioni di cui all'articolo 3, contenente gli obblighi di comunicazione al registro, cui gli operatori compro oro sono tenuti ai fini del lecito esercizio dell'attività di compro oro;
2) la sanzione di cui all'articolo 8, comminata, per esercizio abusivo dell'attività , a chiunque svolga l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3;
3) la sanzione di cui all'articolo 9, comminata per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM;
4) la procedura per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività , al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all'articolo 11, commi 4 e 5.
Un ulteriore chiarimento fornito dalla nota ministeriale riguarda i soggetti che rientrano nella categoria dei "compro oro" e quindi tenuti all'obbligo dell'iscrizione nel citato registro.
Il Ministero ricorda che il decreto, secondo un approccio di tipo oggettivo, assoggetta all'obbligo di iscrizione al summenzionato registro l'operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dall'esercizio, in via eventualmente subvalente, dell'attività di compro oro rispetto ad altra attività commerciale o d'impresa, eserciti l'attività di compro oro ossia l'attività di compravendita ovvero permuta di oggetti preziosi usati.
"Devono pertanto ritenersi ricompresi nella categoria di compro oro, tenuti all'iscrizione al registro di cui all'articolo 3 del decreto in epigrafe, anche gli operatori professionali in oro, titolari di gioiellerie, che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, sono tenuti all'iscrizione nel registro OAM".
A far data dal 5 luglio 2017, ricorda il Ministero, "sono di contro pienamente vigenti ed immediatamente applicabili" le prescrizioni contenute negli articoli:
– 4 (obblighi di identificazione della clientela),
– 5 (tracciabilità delle operazioni di compro oro),
– 6 (obblighi di conservazione),
– 7 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette),
– 10 (sanzioni comminate per le relative inosservanze).
E' da ritenersi altresì vigente è la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che annovera "gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7", tra i soggetti obbligati ai sensi della normativa di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al predetto decreto.
Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.