Cinque per mille dell’Irpef: nuovi obblighi per i soggetti beneficiari del contributo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106".
Il decreto – in vigore dal 19 luglio 2017 – rientra nella più ampia riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e la disciplina del servizio civile universale e prevede il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), attraverso l'individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti, nonché l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.
Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale.
Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio:
a) il finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
b) il finanziamento della ricerca sanitaria;
c) il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
d) il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
e) la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 3, comma 1).
Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l'amministrazione erogatrice.
In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo. Il primo obbligo, nei confronti dell'amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità (art. 8, comma 1). Il secondo obbligo ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto (art. 8, comma 2).
In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell'inadempimento, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25 per cento del contributo percepito (art. 8, comma 3).
Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l'indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario (art. 8, comma 5).
I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione di tale divieto (art. 7).
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