Ristrutturazioni edilizie, danni all’immobile e responsabilità dell’appaltatore

La responsabilità dell'appaltatore scatta anche se i gravi difetti si riscontrano dopo i lavori di ristrutturazione. È servito un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017, per chiarire (ndr: una volta per tutte?) che l'art. 1669 c.c. si applica anche in caso di lavori di manutenzione e non solo per nuove costruzioni.
La Cassazione ha affermato in particolare che l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.
La responsabilità dell'appaltatore. Casistica.
La sentenza della Cassazione è importante perché chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 1669 c.c. ma allo stesso tempo fornisce un lungo elenco di casi in cui è stata riscontrata la responsabilità dell'appaltatore, anche relativamente a lavori di manutenzione limitati solo a certe parti dell'immobile.
Così, sono stati inquadrati nell'ambito della norma in oggetto i gravi difetti riguardanti:
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