Le risposte dell’Agenzia Entrate su visto di conformità e compensazioni dei crediti fiscali

L'Agenzia delle Entrate, nel corso del Forum lavoro-fiscale del 17 maggio scorso, è intervenuta rispondendo ai quesiti formulati dagli esperti della Fondazione Studi sulle ultime novità fiscali contenute nel decreto legge n. 50/2017 in merito, in particolare, al visto di conformità e alle modalità di compensazione dei crediti fiscali.
Modifiche introdotte per il visto di conformitÃ
La soglia di compensazione dei crediti viene ridotta da 15 mila euro a 5 mila anche per l'imposta sul valore aggiunto.
Relativamente a questa modifica l'Agenzia delle Entrate chiarisce che c'è una differenza nell'apposizione dei visti: se le imposte da compensare sono quelle Iva, la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione. Nel caso di altre imposte, invece, non è necessaria la presentazione anticipata. Il visto può essere apposto in sede di dichiarazione mentre il credito è già utilizzabile a partire dall'inizio dell'anno.
Modifiche introdotte per la compensazione dei crediti fiscali
Viene introdotto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, a prescindere dall'importo compensato e dal saldo del modello F24.
Relativamente a questa modifica 'Agenzia delle Entrate ha escluso dall'utilizzo dei servizi telematici il bonus Renzi ed i crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730.
Per approfondire l'argomento ti rimandiamo al documento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 29 maggio, in cui sono stati analizzati gli aspetti operativi che scaturiscono dalle modifiche ai due istituti.