La Cassazione circa la validità di accordi economici preventivi sull’assegno di divorzio

L'accordo con il quale i coniugi convengono che nel successivo giudizio di divorzio verrà trasferito un immobile in luogo del pagamento dell'assegno di mantenimento è nullo e tale nullità preclude al giudice di disporre, contemporaneamente, il trasferimento dell'immobile in adempimento della precedente convenzione e la liquidazione dell'assegno.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza, 13-01-2017, n. 788 – Massima a cura de "Il Foro Italiano".