Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso – Determinata la misura del contributo dovuto per le spese relative all’attività di vigilanza per il biennio 2017-2018

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2017, il Decreto 3 marzo 2017, recante "Contributo per le spese relative all'attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2017-2018".
Con tale decreto è stata fissata la misura del contributo dovuto dalle società  cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per le spese relative all'attività di vigilanza sugli stessi enti per il biennio 2017/2018. Lo stesso verrà corrisposto sulla base dei parametri e nella misura Indicata, rispettivamente, nella tabella di cui agli articoli 1, 2 e 3.
L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2016 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2016.
Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2017.
IÂ contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: 3010 – 3011 – 3014 (sanzioni).
Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.
L'inottemperanza alle disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, comporta per le società cooperative e i loro consorzi, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della citata norma, la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.
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