La detraibilità delle spese di istruzione non universitarie
L'Agenzia Entrate, con la circolare n. 7/E del 4 aprile2017, ha pubblicato una guida esplicativa per la compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016, analizzando le spese che danno diritto a deduzioni, detrazioni e credito d'imposta. Tra le spese detraibili nella misura del 19% vi sono le spese per l'istruzione non universitaria, tra cui rientrano le spese per la frequenza:
delle scuole dell'infanzia (scuole materne),
delle scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole elementari e medie)
e delle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori),
sia statali, che paritarie private che degli enti locali.
La detrazione spetta anche per l'iscrizione ai corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
Sono ammesse in detrazione le spese connesse alla frequenza scolastica, ovvero le tasse di iscrizione e di frequenza e i contributi obbligatori. Ma la circolare dell'Agenzia Entrate ha chiarito che sono altresì ammessi in detrazione anche i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici, tra cui:
le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e il post scuola. Per queste spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi;
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