Ritardato pagamento – Dal 15 maggio 2017 interessi di mora passano dal 4,13% al 3,5%

A decorrere dal 15 maggio 2017, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,50 per cento in ragione annuale.
Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 4 aprile 2017, Prot. 66826.
L'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione di tale disposizione, con provvedimento del 27 aprile 2016, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,13 per cento in ragione annuale.
Considerato che anche l'articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 prevede che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è stata interessata la Banca d'Italia, la quale, con nota dell'8 marzo 2017, ha stimato al 3,50 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2016 / 31 dicembre 2016.
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