Risoluzione del contratto e caparra non restituita: trattasi di “inadempimento civilistico”

La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 15815 ha chiarito che «Non integra il delitto di appropriazione indebita, ma un mero inadempimento di natura civilistica, la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto, non restituisca al promíssario acquirente l'acconto sul prezzo del bene promesso in vendita».