Il disinvestimento non spiega il tenore di vita incongruente

Per controbattere alla maggiore capacità contributiva rilevata dall'ufficio, è necessario provare non solo l'esistenza di redditi esenti, ma anche un'entità e un periodo di possesso adeguati.
In caso di accertamento fondato sul "vecchio redditometro", la prova documentale contraria ammessa per il contribuente "non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso".
In virtù di tale principio, la Corte di cassazione, con sentenza n. 8043 del 29 marzo 2017, ha affermato che non è sufficiente, a vincere la presunzione di cui all'articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973 (nella versione precedente la modifica apportata dal Dl 78/2010), la dimostrazione, da parte del contribuente, dell'esistenza di redditi derivanti, in ipotesi, dallo smobilizzo di investimenti, "ma occorre anche un'indagine al fine di verificare se, sulla base degli elementi sintomatici in atti, i redditi oggetto del disinvestimento siano stati effettivamente utilizzati in funzione del mantenimento del tenore di vita".