Consumo sul posto di prodotti di gastronomia – Ulteriori chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico sull’occupazione di aree pubbliche

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n. 87473 del 9 marzo 2017 risponde al quesito sull'applicazione di un Regolamento comunale, con il quale si autorizza l'installazione di tavoli, sedie, pedane e gazebi in aree pubbliche esterne per la consumazione di prodotti gastronomici da parte di esercizi di vicinato ed imprese artigiane, quali macellerie-gastronomie, gelaterie, piadinerie.
Il Ministero torna a precisare che la possibilità di consentire il consumo sul posto è attualmente disciplinata:
a) dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis) del D.L. 4 aprile 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell'azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione;
b) dall'articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto, per i titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato;
c) dal comma 8-bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, per gli imprenditori agricoli, ai quali è consentito effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
Pertanto, tale tipologia di vendita – scrive il Ministero – "non è estensibile ad altre attività artigianali di vario tipo, salvo che la specifica disciplina normativa regionale non lo consenta".
Con riguardo alle modalità applicative delle richiamate disposizioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ricorda che si è già espresso con la circolare esplicativa 3603/C del 28 settembre 2006 e con successivi pareri.
Per quanto riguarda gli arredi è stato precisato che i medesimi devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
Per quanto riguarda le attrezzature che possono essere utilizzate è stato successivamente precisato che sono da escludere, ad esempio, le apparecchiature per le bevande alla spina e le macchine industriali per il caffè, tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione; sono altresì da escludere le operazioni di preparazione / trasformazione / cottura e trattamento dei prodotti destinati al consumo sul posto, consentendo in tal senso solamente il riscaldamento / sporzionamento dei medesimi.
In un recente parere (n. 86321 del 9 giugno 2015) è stato precisato che possono essere utilizzati piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale, nonché "sedute non abbinabili", nel senso che l'utilizzo congiunto della seduta e del piano d'appoggio non deve risultare normalmente possibile (ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti).
Fermo quanto sopra, con riferimento nello specifico alla possibilità di concedere l'occupazione di suolo pubblico all'esterno del locale per il consumo sul posto, il Ministero ricorda che l'occupazione di suolo pubblico rientra nella potestà dell'Ente locale che ne stabilisce limiti e modalità di utilizzo. Resta fermo, ovviamente, il fatto che il consumo sul posto, anche se effettuato su suolo pubblico nello spazio antistante il locale, deve essere svolto alle medesime condizioni espressamente previste dalla citata disposizione cui devono sottostare i titolari degli esercizi di vicinato del settore merceologico alimentare e degli impianti di panificazione.
Per scaricare il testo della risoluzione ministeriale n. 87473/2017 clicca qui.