CNF: quando l’esonero alla formazione continua è giustificato

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 218 del 25 luglio 2016, ha chiarito che, i gravi problemi di salute propri o di un proprio congiunto costituiscono causa di possibile giustificazione per il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua.