Cinque per mille – L’Agenzia delle Entrate illustra le novità in materia di iscrizione al contributo nell’anno 2017

Il D.P.C.M. 7 luglio 2016, recante "Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190", ha modificato il D.P.C.M. 23 aprile 2010, introducendo, fra l'altro, rilevanti novità nella procedura di accesso al contributo del cinque per mille. In particolare, l'articolo 1 del citato decreto ha inserito nel D.P.C.M. 23 aprile 2010 l'articolo 6-bis, che ha inciso profondamente sul processo di "Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti", adeguando la procedura di iscrizione alla stabilizzazione del contributo.
Nel dettaglio:
eliminato, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, l'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
istituito un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 31 marzo 2017 ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l'iscrizione al beneficio e, in particolare, all'applicazione della nuova procedura nell'anno 2017.
Nella circolare si precisa, inoltre, che le nuove disposizioni di semplificazione per l'accesso al riparto del cinque per mille si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2017. Vengono al contempo forniti alcuni chiarimenti in merito alle specifiche modalità di applicazione delle nuove disposizioni, con particolare riguardo agli enti del volontariato la cui iscrizione e ammissione al beneficio è gestita dall'Agenzia delle entrate.
Per scaricare il testo della circolare n. 5/E/2017 clicca qui.