Diritto di cronaca: non costituisce reato la pubblicazione di una notizia presa da un provvedimento giudiziario

La Corte di Cassazione, I sezione Civile, con la sentenza n. 8807 del 5 aprile 2017, si è espressa in tema di reato di diffamazione a mezzo stampa ed ha chiarito che "in tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso. È pertanto sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già , secondo quando successivamente accertato in sede giurisdizionale" (Cass. pen.,Sez. 5, Sentenze: nn. 2842 del 1999; 8935 del 2000; 6924 del 2000; 43382 del 2010).
La Suprema Corte ha inoltre fornito chiarimenti circa il riconoscimento del danno alla reputazione precisando che "nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non é "in re ipsa", ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014).