Etichette con indicazioni obbligatorie dell’origine dei prodotti lattiero caseari in Italia – I primi chiarimenti

Con una circolare interministeriale Ministero dello Sviluppo Economico – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 24 febbraio 2017 (pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico senza data e senza protocollo) vengono forniti i primi chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi circa le modalità applicative delle disposizioni recate dal decreto interministeriale del 9 dicembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017), concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Ricordiamo che il decreto interministeriale – che entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 18 aprile 2017) – introduce in etichetta l'indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia.
I chiarimenti forniti dalla circolare riguardano:
a) L'ambito di applicazione, di cui all'articolo 1 del decreto.
Premesso che i prodotti lattiero-caseari oggetto di applicazione sono quelli preimballati, la circolare indica, in particolare, i prodotti esclusi dall'ambito di applicazione, quali: latte fresco; prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario; prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP); i prodotti venduti sfusi e quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; i prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni.
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b) Le indicazioni in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari, di cui all'articolo 2 del decreto ("paese di mungitura", "paese di condizionamento o paese di trasformazione").
L'obbligo di indicazione di origine del latte cade in capo all'impresa che rappresenta il soggetto responsabile delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1169/2011 con riferimento al prodotto lattiero caseario destinato al consumatore finale; non investe, invece, gli altri operatori del settore alimentare che hanno fornito gli ingredienti contenenti latte utilizzati nella lavorazione del prodotto lattiero caseario preimballato in quanto tale obbligo non cade sui prodotti non destinati al consumatore finale (B2B).
c) Le indicazioni in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all'allegato 1 in più paesi, di cui all'articolo 3 del decreto;
d) le clausole di mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 6 del decreto;
e) le disposizioni transitorie e finali, di cui all'articolo 7 del decreto.
La circolare si conclude con l'indicazione di ulteriori chiarimenti in merito all'utilizzo di diciture.
In aggiunta alle diciture di origine previste dal decreto – come viene precisato dalla circolare – è possibile impiegare diciture con significato equivalente a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del decreto purché le stesse non ingenerino confusione nel consumatore.
Si riportano a titolo esemplificativo, le seguenti:
una indicazione della provenienza regionale del latte, quale "nodini di latte pugliese" o "100% latte sardo" da riportare assieme a quella obbligatoria "origine del latte: Italia";
l'indicazione "latte 100% italiano", "100% latte italiano" o "latte italiano 100%", da riportare in aggiunta a quelle obbligatorie dell'articolo 2 del decreto, quando il paese di mungitura e il paese di condizionamento o trasformazione siano l'Italia.
Per scaricare il testo della circolare interministeriale clicca qui.
Per scaricare il testo del decreto 9 dicembre 2016 clicca qui.