Esecuzioni immobiliari – controllo del fascicolo e relazione iniziale

Negli ultimi anni il processo esecutivo immobiliare ha ottenuto un grande impulso dal coinvolgimento di professionisti preparati iscritti agli Ordini professionali, ai quali i Giudici dell'Esecuzione hanno affidato il compito di delegato alla vendita (notai, avvocati, commercialisti) e/o di custode giudiziario. La funzione di questi professionisti è principalmente di svolgere in modo corretto ed efficiente i compiti che sono stati loro affidati, ma la crescente importanza di tali professionisti per il funzionamento di questo aspetto della Giustizia, ha comportato, assieme ad un incremento delle competenze, ad una presa di responsabilità sulla necessità di un controllo dell'intera procedura.
Tale compito di controllo, che è proprio del Giudice dell'Esecuzione, sempre più spesso viene affidato agli ausiliari (C.T.U. incaricati delle perizie sugli immobili o professionisti ai quali è affidata la custodia dei beni) o è inserito tra i compiti che il Giudice affida, in sede di nomina, al delegato alla vendita.
L'azione di questi professionisti deve garantire che il diritto del creditore munito di titolo esecutivo a vedere (integralmente o parzialmente) soddisfatte le proprie ragioni di credito, mediante la vendita coatta dei beni immobili del debitore, sia operata in modo rigorosamente conforme alla legge.
Presupposti
Ai sensi dell'art. 474 c.p.c. l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed… [continua sul sito]