Attivita’ di vigilanza sulle cooperative – Sottoscritta una convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico e Ispettorato nazionale del lavoro (INL)

Con decreto direttoriale 24 febbraio 2017, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata decreto approva la Convenzione stipulata in data 21 febbraio 2017 tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) concernente la disciplina per l'avvalimento e la formazione del personale dipendente dall'Ispettorato ai fini dell'attività di vigilanza sulle società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (recante "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").
La Convenzione parte dalla considerazione che entrambe le Amministrazioni perseguono, ciascuna nell'ambito della propria attività di vigilanza, obiettivi comuni nei confronti del mondo cooperativo, con particolare riferimento al contrasto alle c.d. cooperative spurie e che il raggiungimento di tali obiettivi può essere facilitato attraverso l'instaurazione di una sinergia collaborativa tra le due Amministrazioni, ma si ritiene necessario regolamentare e disciplinare le procedure e le modalità per l'avvalimento di personale dipendente dall'INL ai fini delle attività di vigilanza, nonché concordare le modalità per la sua formazione e aggiornamento.
Ricordiamo che, in base a quanto disposto dall'art. 7, commi 1, 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 220/2002. l'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi non associati è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico, con propri dipendenti. Tuttavia, il Ministero potrà altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti da altre amministrazioni, nonchè, sulla base di apposite convenzioni con le Associazioni riconosciute, di revisori delle medesime.
I soggetti in questione potranno conseguire l'abilitazione all'attività di vigilanza, attraverso appositi corsi di formazione promossi dal Ministero e finanziati con l'apposito capitolo di bilancio, alimentato con il contributo biennale a carico degli enti cooperativi. I revisori sono iscritti in apposito elenco tenuto presso il Ministero.
Anche le ispezioni straordinarie, come disposto dal comma 2 dell'art. 8 dello stesso decreto, sono eseguite dai funzionari che transitano nei ruoli del Ministero appartenenti all'apposito profilo professionale previsto dall'articolo 15, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Tuttavia, in caso di particolari esigenze, le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero, e, sulla base di apposita convenzione, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di formazione, di cui all'articolo 7, comma 3.
La Convenzione sottoscritta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) prevede che il Ministero può incaricare, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulle società cooperative, il personale dell'INL abilitato all'attività di vigilanza ed iscritto all'elenco di cui all'art. 7, comma 6, del D.L.gs. 220/2002.
La validità della presente Convenzione è fissata in anni tre a far data dalla sottoscrizione, e s'intenderà tacitamente prorogata, salvo disdetta da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.
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