Unioni civili e convivenze di fatto: effetti sulla concessione dei permessi e congedi lavorativi
A seguito delle disposizioni normative introdotte dalla La Legge 20 maggio 2016, n.76 e dalla sentenza n. 213 del 5 luglio 2016 della Corte Costituzionale in tema di unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto l'Inps, con la Circolare n. 38 del 27-02-2017, fornisce le istruzioni operative per la concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Nella Circolare viene evidenziato che:
la parte di un unione civile, che presti assistenza all'altra parte, può usufruire di permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001;
il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell'art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all'altro convivente, può usufruire unicamente di permessi ex lege n. 104/92.
La Circolare informa inoltre circa le modalità di presentazione delle domande per accedere al beneficio.
