Per i liberi professionisti rateizzazione oneri di ricongiunzione senza interessi

Come previsto dall'art.2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n.45, il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'Inps, con la Circolare n. 30 del 7 febbraio 2017, informa che gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del 2017, in applicazione del terzo comma della citata legge e tenuto conto della variazione negativa dei prezzi al consumo per il 2016, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi.