Novità per le Start-up innovative – Sottoscrizione dell’atto costitutivo con la firma elettronica avanzata autenticata

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n . 57) la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di Bilancio per il 2017).
Il comma 65 integra la disciplina della sottoscrizione dell'atto costitutivo di start-up innovative, prevedendo che esso possa essere sottoscritto, oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata.
Aggiungendo, infatti, il riferimento all'articolo 25 all'interno dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che, al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative possono essere redatti con atto sottoscritto, oltre che con firma digitale, anche con la firma elettronica avanzata autenticata prevista, appunto, dall'articolo 25 del Codice dell'Amministrazione digitale.
Finora, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative potevano essere redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale (modalità di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, Codice dell'amministrazione digitale – CAD).
Con la modifica introdotta, si aggiunge la possibilità di redigere i medesimi atti con la firma autenticata: ai sensi dell'articolo 25 del medesimo CAD, si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del Codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
Già attualmente, l'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui alla firma digitale. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale.
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