Il punto sul raddoppio dei termini per l`accertamento alla luce dell`entrata in vigore della Legge di stabilità

Questioni di diritto intertemporale; nota a sentenza della Corte di Cassazione 9 agosto 2016, n. 16728.

1.Introduzione.
Nell`anno 2006, con l`art. 37, commi 24 e 25, D. Lgs. n. 223/2006, è stata introdotta nel nostro ordinamento una disciplina particolarmente importante in relazione al raddoppio dei termini per l`accertamento(i).
Alla luce di tale normativa (in seguito meglio approfondita), l`Agenzia delle Entrate, quando ravvisi la violazione di fattispecie di penale rilevanza che comportino l`obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., può giovare di un termine per l`accertamento raddoppiato.
Questa disposizione, pur essendo di carattere essenzialmente procedurale, spiega i suoi effetti maggiori in termini "sanzionatori": infatti, deve dirsi sicuramente una condizione peggiorativa quella per cui il contribuente (che abbia commesso una violazione di penale rilevanza), in luogo di un periodo accertabile di soli quattro anni (ovvero di cinque in caso di omessa dichiarazione), risulti accertabile invece per il doppio, con conseguente ripresa a tassazione, con maggiorazione di interessi e sanzioni, per un arco di tempo di otto anni (ovvero di dieci).
Per tale motivo, a dieci anni di distanza, e in seguito all`entrata… [continua sul sito]