Revisori legali e societa` di revisione – Obbligo di comunicazione della PEC – Regolarizzazione entro il prossimo 30 novembre

Il Ministero dell`Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 21 del 29 settembre 2016, Prot. 76126, illustra le modalità ed i termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) degli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione dell`articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.
Tale disposizione ha esteso alla categoria dei revisori legali, alla stregua dei professionisti iscritti in altri albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l`obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica per dialogare con la Pubblica Amministrazione e con le imprese, con finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi.
Tale obbligo grava su tutti coloro che sono iscritti nell`apposito Registro, sia che essi siano persone fisiche che giuridiche, ed è imposto anche a coloro che, fino ad oggi sprovvisti di tale strumento, che dovranno dunque farsi carico di attivare una casella PEC presso un fornitore certificato.
La comunicazione dell`indirizzo PEC al Registro dei revisori dovrà avvenire esclusivamente con le ordinarie modalità telematiche previste per l`aggiornamento del contenuto informativo del Registro, ed in particolare mediante accesso all`Area riservata del portale della revisione legale disponibile all`indirizzo www.revisionelegale.mef.gov.it.
Per quanto concerne i soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione. È tuttavia importante che l`iscritto si preoccupi di controllare e tenere aggiornati i propri dati, sia anagrafici che di contatto.
In riferimento sempre all`aggiornamento degli indirizzi elettronici già esistenti, il Ministero non manca di evidenziare, poi, che risultano comunicate al Registro un certo numero di caselle CEC-PAC (@postacertificata.gov.it), attualmente risultanti non più attive, essendo il servizio stato dismesso. In questo caso viene sottolineata la necessità di sostituire la casella di posta certificata non più operativa con una nuova casella PEC standard rilasciata da un fornitore certificato.
Resta ferma, infine, la necessità di procedere all`aggiornamento del proprio indirizzo PEC entro il termine di 30 giorni da qualsiasi variazione, secondo quanto previsto dall`articolo 16 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145, attuativo, tra gli altri, dell`articolo 7 del D.Lgs. n. 39 del 2010.
La mancata comunicazione di dati ritenuti obbligatori per il contenuto informativo del Registro, o il mancato aggiornamento tempestivo di questi ultimi comporta l`applicazione delle sanzioni amministrative, ex art. 24, D.Lgs. n. 39/2010, nella misura da 50,00 a 2.500,00 euro.
L`adempimento dei su citati obblighi deve essere realizzato entro il 30 novembre 2016.
Per un approfondimento dell`argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale n, 21/2016 clicca qui.
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