Procedimenti arbitrali – L`assolvimento dell`imposta di bollo grava sulle parti e non sulla Camera di Commercio che riceve gli atti

L`imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti del procedimento arbitrale non potrà essere assolta dalla Camera di Commercio, utilizzando l`autorizzazione al pagamento in modo virtuale della quale risulta già in possesso, ma grava sulle parti (imprese e/o privati) che procedono alla formazione di detti atti e documenti e li presentano in via telematica alla Camera di Commercio.
Lo ha chiarito l`Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 89/E del 6 ottobre 2016 in risposta all`istanza di una Camera di Commercio, che riteneva di essere legittimata ad utilizzare la propria autorizzazione al pagamento dell`imposta di bollo in modo virtuale, già posseduta in rifermento ad altre tipologie di atti lavorati, anche per quelli, ricevuti con modalità telematiche, dei procedimenti arbitrali.
Il parere dell`Agenzia delle Entrate si fonda su quanto disposto dall`articolo 20, comma 1, Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, ossia che, per tali documenti, l`imposta è dovuta fin dall`origine, nella misura attuale di 16,00 euro per ogni foglio. Ne consegue necessariamente che devono provvedervi coloro che formano i documenti (imprese e/o privati), per poi consegnarli o spedirli, non il soggetto che li riceve.
L`attività della Camera di Commercio, infatti, è di mera ricezione documentale e di svolgimento di un servizio simile a quello di una segreteria: ricezione della domanda di arbitrato; invio della stessa alla controparte invitata; cura dei successivi scambi di memorie; assistenza per la gestione delle udienze; invio alle parti del lodo finale emesso dall`organo arbitrale.
Per quanto attiene all`assolvimento dell`imposta di bollo, due sono le modalità ammesse, secondo quanto stabilito dall`articolo 3 del D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall`articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) mediante pagamento dell`imposta ad intermediario convenzionato con l`Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (in questo caso, l`assolvimento dovrà essere comprovato indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall`intermediario);
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell`imposta all`ufficio dell`Agenzia dell`Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
Per scaricare il testo della Risoluzione clicca qui.