La tassa automobilistica regionale è a carico dell`utilizzatore

Le Commissioni Tributarie provinciali di Ancona e di Firenze con le sentenze n. 1909 e n. 1295 hanno stabilito che l`unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale è l`utilizzatore; la normativa non ha effetti retroattivi e deve decorrere dal 1 gennaio 2016.
Fonte: sentenza n. 1909/2016 Ctp Ancona e sentenza n. 1295/2016 Ctp Firenze.