Il diritto di abitazione alla figlia cancella i benefici della madre

Né è rilevante che la cessione del "godimento" dell`immobile sia dovuto quale controprestazione rispetto ai doveri di cura e assistenza della prima nei confronti della seconda.
La cessione del diritto reale di godimento, sub specie diritto di abitazione ex articolo 1022 del codice civile, era stata – nel caso in commento – decisa da una madre in favore della figlia, quale controprestazione rispetto ai doveri di cura e assistenza richiesti dalla prima alla seconda, nell`ambito di un contratto sinallagmatico e innominato del tipo do ut facias.
La Ctp di Fiorenze, con la sentenza n. 1192 depositata il 9 settembre 2016, si è pronunciata nel senso della decadenza dal beneficio "prima casa" nell`ipotesi di cessione del diritto di abitazione sull`immobile oggetto di acquisto beneficiato, accogliendo l`interpretazione più rispettosa del tenore letterale della normativa di riferimento.
In tale ipotesi, ad avviso dei giudici "fiorentini", si verifica la perdita del beneficio fiscale, a nulla rilevando la causa in concreto dell`attribuzione.