I chiarimenti delle Entrate sulla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute
Nella Risoluzione n. 87/E del 5 luglio l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute. In particolare alcuni dei chiarimenti forniti, che danno risposta ai quesiti posti dai professionisti e dalle associazioni di categoria, riguardano il modo in cui deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture cointestate e la possibilità di integrare e rettificare la comunicazione dei "dati fattura" oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento.
In merito alla possibilità di integrazione e rettifica della comunicazione le Entrate chiariscono che è consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, come "ravvedimento " per l'omesso o errato adempimento comunicativo.
Relativamente invece alle modalità di compilazione della comunicazione in caso di fatture "cointestate" l'Agenzia non ritiene possibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso un cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B).
Nel caso invece la stessa sia emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione "Identificativi Fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.
